TASI (a zero) E IMU 2017 ACCONTO ENTRO 16/6 E SALDO ENTRO 18/12 |
Dicembre 2017 |
TASI per il 2017 è riconfermata a zero (anche per le abitazioni non principali e altri oggetti di imposta) Il versamento dell'IMU per l’anno 2017 in acconto e a saldo, in scadenza il 16/6/2017 e il 18/12/2017
(essendo il 16/12 sabato slitta al 18/12 ai sensi art. 7 comma 1 lett. h) DL 70 del 13/5/2011),
ai sensi del comma 3 art. 9 D. Lgs. 23/2011, è da effettuarsi sulla base delle aliquote fissate da questo
Comune con Delibera CC n. 4 del 21/02/2017.
IN SINTESI SI RICORDA AI FINI IMU 2017 che fra le modifiche più significative in materia di IMU
è rilevante la conferma, già applicata per l'anno 2016, dell’esclusione dall’imposta per l'anno 2016,
per gli oggetti di imposta insistenti in questo Comune di Pozzolengo, per:
con modificazioni dalla Legge 214/2011;
SI RICORDA INOLTRE SEMPRE AI FINI IMU che, per l'anno 2016., è altrettanto rilevante la riduzione del 50 per cento della
base imponibile IMU:
((0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia
e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
Per ogni ulteriore informazione sui tributi comunali si prega di visitare la page guide imu/tributi |