a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Il DL prevede infine che, nel caso di mancata adozione di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, continui ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013.
SI PRECISA CHE:
L’art. 13 c. 2 D.L. 201/2011 stabilisce che per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (ai sensi DPR 223/89 Regolamento Anagrafico): PERTANTO, SE SI E' PROPRIETARI DI UN'UNICA ABITAZIONE E LA STESSA E' SITA NEL COMUNE DI POZZOLENGO MA SI E' ISCRITTI NELL'ANAGRAFE DI ALTRO COMUNE (O NELL'ANAGRAFE DEL COMUNE DI POZZOLENGO MA IN ALTRO IMMOBILE POSSEDUTO AD ALTRO TITOLO) SI E' TENUTI AL PAGAMENTO DELLA RATA IMU DEL 17/6/2013
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