Emergenza Coronavirus - Disposizioni in vigore in Lombardia "Area arancione" sino al 3/12/2020 |
Novembre 2020 |
Con l’ordinanza del ministro della Salute del 27 novembre 2020 la Regione Lombardia viene classificata per il periodo dal 29/11/2020 al 03/12/2020 come “zona arancione”. Le disposizioni applicabili previste dal DPCM 3 novembre 2020, art 2, sono le seguenti:
DISPOSIZIONI GENERALI DI LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI: E’ vietato lo spostamento in entrata o in uscita dal territorio regionale e tra Comuni se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità; consentiti ma fortemente sconsigliati gli spostamenti all’interno del proprio comune di residenza. Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito, cosi come il transito nel territorio regionale per raggiungere altri territori nazionali non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Rimane il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle ore 05.00 in tutto il territorio nazionale.
ATTIVITA’ COMMERCIALI IN SEDE FISSA Sono consentite le attività commerciali al dettaglio sia esercizi di vicinato, sia medie, sia grandi strutture di vendita e esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali.
Giornate festive e prefestive: centri commerciali. Chiusi esercizi commerciali presenti ad eccezione di punti vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e i presidi sanitari all’interno dei centri commerciali.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Mercati: consentito lo svolgimento regolare dei mercati per tutte le tipologie di vendita (alimentare e non alimentare).
Mercati coperti: sospesi nelle giornate festive e prefestive.
Itineranti: consentito sempre.
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, sia su area pubblica che privata: (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi): Sospese le attività di ristorazione, ma rimane consentito:
Sempre consentita l’attività di ristorazione senza limiti di orario in alberghi e strutture ricettive agli alloggiati. Sempre consentite:
SERVIZI ALLA PERSONA (tra cui acconciatori ed estetiste): consentiti sempre, anche all’interno dei centri commerciali.
GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO
ATTIVITA’ SOSPESE
LE ATTIVITA’ CONSENTITE non espressamente sospese, si svolgono nel rispetto del distanziamento e delle specifiche linee guida.
Sono consentite tutte le attività produttive nel rispetto dei protocolli previsti per la loro attività.
VALIDITA’ DEI PROVVEDIMENTI: Dpcm 3 novembre 2020: fino al 3 dicembre 2020; |