Con decreto legge del 17/5/2013 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stato sospeso il pagamento della prima rata IMU 2013, in scadenza il 16/6/2013, per le seguenti categorie di immobili/oggetti d'imposta:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
Il DL prevede infine che, nel caso di mancata adozione di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, continui ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013.