| E' dovuta da chiunque sia proprietario o, in alternativa, eserciti pienamente un diritto reale di godimento (usufrutto, diritto di abitazione) sugli oggetti dell'imposta quali immobili ed aree fabbricabili. Si applica sul valore dell'immobile (ottenuto dalla rendita catastale) nella misura del 7 per mille in misura ordinaria.
Ai sensi DL 93/2008 pubblicato in GU n. 124 del 28/5/2008, a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del DL 93/2008.
L'esenzione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. L’esenzione si applica altresì agli alloggi coniugali assegnati in caso di separazione o divorzio e per gli alloggi assegnati ai soci delle coop a proprietà indivisa e agli alloggi assegnati dagli IACP.
DOCUMENTI
ICI 2008 (dichiarazione per l'anno 2007)
- Aliquote e detrazioni, nuovi valori imponibili per aree fabbricabili in vigore dal 01/01/2008:
- Delibera di approvazione delle aliquote per il 2008, Delibera di C.C, n. 44 del 22/12/2007 [PDF, 148 KByte]
- Modifica del valore delle aree edificabili – ART. 7 del Regolamento ICI, Delibera n. C. C. n. 43 del 22.12.2006 [PDF, 144 KByte]
- Regolamento ICI, Delibera di C. C. n. 61 del 20.12,.2004, [PDF, 216 KByte] (Definisce le modalità di applicazione dell'imposta, i soggetti interessati o esenti, modalità e tempi di pagamento)
- Dichiarazione ICI 2008 [PDF, 48 KByte]
- Istruzioni per compilazione [PDF, 120 KByte]
- Decreto approvazione modello ICI 2008 del 23/4/2008 [PDF, 52 KByte]
- Esenzione ICI prima casa - Decreto Legge 93 del 27.05.2008 art. 1 [PDF, 65 KByte]
- Esenzione ICI prima casa - Risoluzione Ministero Finanze n. 12/DF del 5/6/2008 [PDF, 72 KByte]
QUANDO SI PAGA
Viene versata:
- nella misura del 50% di acconto entro il 16 giugno di ciascun esercizio di riferimento e
- a saldo entro il 16 dicembre
In attuazione del disposto di cui all’art. 37 comma 53 del D. L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 (“Legge Bersani”) con Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 13/11/2007 e successivo provvedimento della medesima Agenzia del 18/12/2007 è stata accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali e la correlata soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI, restando invece fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. L’art. 1 comma 174 della Legge 27/12/2006 n. 296 (“Finanziaria 2007”) ha ribadito che resta fermo l’obbligo di di dichiarazione per fatti che non hanno rilevanza telematica.
COME SI PAGA
Attraverso un bollettino di c/c postale così intestato:
c/c p. n. 42813998
COMUNE DI POZZOLENGO
SERVIZIO TESORERIA ICI
P.ZZA REPUBBLICA N. 1
25010 - POZZOLENGO (BRESCIA)
L'art. 37 comma 55 del D. L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 ("Legge Bersani") prevede la possibilità della liquidazione ICI anche in sede di dichiarazione dei redditi ed il versamento utilizzando il Mod. F24. I termini e le modalità per l'attuazione dovrebbero essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge.
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