STATUTO del COMUNE di POZZOLENGO
[I] [II] [IV]
[V] [VI] [VII]
TITOLO TERZO: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 14 - GLI ORGANI
Sono organi del Comune il Consiglio, La Giunta ed il Sindaco con i compiti e
con le funzioni loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
Per gli effetti di cui all'art. 67 del D.lgs n.267 del 2000, testo Unico degli
Enti Locali, ? facoltˆ dei competenti organi, di designare, nel
rispetto dei criteri di cui all'art. 63, c.l, n.ri 1 e 2, del medesimo
Testo Unico, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali
quali amministratori di Enti, Aziende o Societˆ a partecipazione
comunale o comunque sottoposte a vigilanza e contribuzione del
Comune di Pozzolengo".
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 15 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
1 -L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei
Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2 -In relazione alle norme vigenti ed al dato demografico, alla
data di adozione del presente Statuto il Consiglio Comunale di
Pozzolengo ? composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
Art. 16 Ð FUNZIONI
1 -Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunitˆ ed ? l'organo di indirizzo,
di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
2 -Svolge
le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali e regionali, nonch? dal
presente Statuto.
3 -E' garante, inoltre, della imparzialitˆ e
del buon andamento della amministrazione comunale verso tutti i
cittadini.
4 -Ogni Consigliere su richiesta di singoli cittadini
ovvero di enti pubblici o privati e di associazioni ed anche di
propria iniziativa, pu˜ e deve assumersi il compito di difesa civica
segnalando al Sindaco al Segretario Comunale o ai funzionari, secondo
le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze
ed i ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini,
unitamente a proposte migliorative e di correzione e curando lo
svolgimento della singole pratiche.
5 Il Sindaco riferisce annualmente,
anche in sede di approvazione del rendiconto di gestione, al Consiglio
Comunale sull'andamento della amministrazione e sulle iniziative
adottate per garantire un corretto funzionamento delle istituzioni
locali.
Art. 17 Ð PRESIDENZA
1 -Il Consiglio Comunale ? convocato e presieduto dal Sindaco.
2 -In caso di
assenza o di impedimento del Sindaco il Consiglio ? convocato e
presieduto dal Vice-Sindaco.
3 -Nella sua prima adunanza e negli
altri casi previsti dalla Legge o dal Regolamento, il Consiglio
Comunale ? convocato e presieduto dal Sindaco neoeletto.
Art. 18 Ð COMPETENZE
1 -Il Consiglio Comunale ha competenza su tutte le materie previste espressamente
dalla Legge e dallo Statuto ed in particolare sui seguenti atti
fondamentali:
-
lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali,
i regolamenti, e i criteri generali in materia di ordinamento
degli uffici e dei servizi;
-
i programmi, le relazioni previsionali
e programmatiche, i piani finanziari i programmi triennali
e lÕelenco
annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e
relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
nonchŽ i pareri da rendere nelle dette materie;
-
le convenzioni
con altri Comuni, quelle tra Comune e Provincia;
la costituzione e la modificazione di forme associative;
-
l'istituzione, i compiti
e le norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione;
-
l'assunzione diretta di pubblici servizi,
la costituzione di istituzioni e di aziende
speciali, la concessione dei pubblici servizi,
la partecipazione
dell'ente locale a societˆ di
capitali, l'affidamento di attivitˆ o servizi mediante convenzione;
-
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi,
la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione
dei beni e
dei servizi;
-
gli indirizzi
da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza;
-
la contrazione dei mutui
non previsti espressamente
in atti fondamentali del Consiglio Comunale
e l'emissione dei
prestiti obbligazionari;
-
le spese che impegnino i
bilanci per gli esercizi
successivi, escluse
quelle
relative
alle locazioni
di immobili ed alla somministrazione
e
fornitura di beni e servizi
a carattere continuativo;
-
gli acquisti
e le alienazioni immobiliari,
le relative permute,
gli appalti e
le concessioni
che non siano
previsti espressamente
in atti fondamentali
del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
-
la definizione
degli indirizzi
per la nomina e la designazione
dei rappresentanti
del Comune presso
Enti, Aziende ed istituzioni
nonch? la nomina
dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni
ad esso espressamente riservata dalla Legge;
-
atti di programmazione
e di indirizzo
per la formazione della dotazione organica e per lÕapprovazione del regolamento sullÕordinamento degli uffici e
servizi;
-
autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
-
La nomina
di rappresentanti presso enti o istituzioni ove stabilito
da norme di legge, statutarie o regolamentari;
-
ogni altro
atto,
parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione
del
potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
o sia previsto
dalla legge quale atto fondamentale di competenza
del Consiglio.
2 -Le deliberazioni in ordine agli argomenti di
cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza
da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni
di Bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 19 - PRIMA ADUNANZA
1 -La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto deve essere convocata dal
Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci
giorni dalla convocazione. Gli avvisi di convocazione devono essere
notificati almeno 5 giorni prima della seduta stessa.
2 -L'adunanza ? riservata
alla convalida degli eletti dopo la eventuale surrogazione, ed
avviene in seduta pubblica, con votazione palese e ad essa possono
partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
3 - La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione
da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con la elezione,
tra i propri componenti, della commissione elettorale comunale
e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti
allÕordine del giorno.
Art. 20 - SESSIONI E CONVOCAZIONI
1 -Il Consiglio ? convocato dal Sindaco neoeletto, che formula l'ordine del
giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento
di cui all'art. 29 del presente Statuto.
2 -LÕattivitˆ del Consiglio
Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
3 -Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative
allÕapprovazione
del bilancio annuale e pluriennale, il rendiconto di gestione
ed il piano regolatore generale e sue varianti; tutte le altre
sono
da ritenersi straordinarie. Il Consiglio pu˜ essere convocato
dÕurgenza,
per qualsiasi proposta di deliberazione, quando sussistono motivi
rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria lÕadunanza
.
Art. 21 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO
1 -Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi
per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi
senza la presenza del pubblico per ragioni connesse allÕordine
pubblico o alla riservatezza della sfera delle persone.
2 -Il Consiglio
si riunisce con l'intervento di almeno la metˆ dei Consiglieri
assegnati al Comune;
3 -Quando la prima convocazione sia andata
deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui
al precedente comma, il Sindaco riunisce lÕassemblea consiliare
in seconda convocazione che avrˆ luogo in altro giorno; la seduta
per essere valida deve avere la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati al Comune;
4 -Nel computo del numero dei
componenti del Consiglio necessari per la validitˆ delle sedute
non si considera il Sindaco. Nel caso in cui, per assenza del Sindaco,
il Consiglio Comunale ? presieduto dal Vicesindaco, questo si computa
nel numero necessario a rendere valida la seduta.
5 -Le votazioni
hanno luogo con voto palese e per alzata di mano; il regolamento
stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
6 -Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza
assoluta dei voti espressi dai consiglieri, salvo i casi per i
quali la Legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
Art. 22 - I CONSIGLIERI COMUNALI
1 - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge;
essi rappresentano lÕintera comunitˆ alla quale costantemente rispondono.
2 -I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali
tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro
mandato.
3 -Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti
sono disciplinati dal regolamento in materia di diritto di accesso
ai documenti.
4 -Il Consigliere ? tenuto al segreto d'ufficio nei
casi specificatamente determinati dalla legge.
5 -I Consiglieri
hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione
del Consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni,
interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal
Regolamento interno del Consiglio Comunale. Le interrogazioni o
ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri,
devono essere presentate al protocollo dellÕente ovvero in seduta
consiliare con le modalitˆ previste nel regolamento; entro 30 giorni
dalla presentazione il Sindaco o lÕAssessore delegato rispondono.
6 -I Consiglieri Comunali hanno diritto a richiedere la convocazione
del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs.18/8/2000 n¡267 e secondo le modalitˆ del Regolamento
consiliare.
7 -I Consiglieri Comunali hanno diritto di chiedere
che le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, vengano sottoposte
al controllo di legittimitˆ nei casi e nelle forme previste dall'art.
127 comma 1 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267.
8 -I Consiglieri
Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio
Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari
di cui fanno parte.
9 -Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri Comunali decadono
dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale;
10 -La
decadenza pu˜ essere pronunciata dal Consiglio dÕufficio o su istanza
di qualunque elettore, solo dopo avere invitato il Consigliere
stesso a far valere le proprie cause giustificative avanti allÕassemblea
consiliare;
11 -Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate
al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere
alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio
a norma dell'art. 141 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267.
Art. 23 - GRUPPI CONSILIARI
1 -I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi composti da almeno tre
componenti, secondo quando previsto dal regolamento.
2 -I Consiglieri
primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco
i nominativi dei Capigruppo Consiliari, anche ai fini dell'espletamento
dei compiti previsti all'art. 125 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267; qualora
non si eserciti tale facoltˆ o nelle more della designazione, i
capigruppo sono individuati nel Consiglieri, non componenti la
Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista.
3 -Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto
eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative
e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
Art.24 - COMMISSIONI CONSILIARI
1 -Il Consiglio Comunale pu˜ avvalersi di apposite Commissioni costituite nel
proprio seno con criterio proporzionale.
2 -Il regolamento disciplina
la loro composizione, nonch? la competenza, le procedure, i limiti
e le modalitˆ di funzionamento.
3 -Alle Commissioni possono essere
attribuiti anche poteri consultivi sulle materie di competenza
consiliare, ma ? esclusa la attribuzione o la delega, da parte
del Consiglio, di poteri deliberativi.
4 -Il Sindaco e gli Assessori
hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni o possono
essere invitati a prendervi parte.
5 -Le Commissioni possono invitare
a partecipare ai propri lavori i funzionari dell'Ente ed i rappresentanti
degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed
economiche per l'esame di specifici argomenti.
6 -Ai gruppi delle
minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle
commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia
.
Art. 25 - COMMISSIONI COMUNALI
1 -Possono, essere costituite delle Commissioni Comunali, formate da Consiglieri
o da cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti per
la nomina a Consigliere Comunale.
2 -Sono nominate con delibera
di Giunta, sentiti i capigruppo consiliari.
3 -Le Commissioni Comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio,
di promozione e di proposta nelle materie loro attribuite con regolamento
ed hanno la medesima durata del Consiglio Comunale. 4 -Apposito
regolamento stabilisce la composizione numerica delle Commissioni
Comunali.
Art. 26 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA
1 -Il Consiglio Comunale pu˜ costituire Commissioni speciali e di inchiesta
su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi
alla attivitˆ amministrativa del Comune.
2 -Con la delibera istitutiva
della Commissione speciale e di quella di inchiesta, il Consiglio
Comunale disciplina anche i compiti ed il loro funzionamento.
3
-Un terzo dei Consiglieri assegnati pu˜ richiedere l'istituzione
di una Commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa
deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art.27 - REGOLAMENTO CONSILIARE
1 -Il Consiglio Comunale ? dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. 2 -Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori
e di quelli delle commissioni
3 -Il regolamento disciplina altres“ lÕesercizio della potestˆ e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo lÕobiettivo dellÕefficienza decisionale.
4 -Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, prevede in particolare:
-
i termini e le modalitˆ di convocazione del Consiglio, della consultazione
degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
-
modalitˆ di svolgimento della discussione e della votazione;
-
la formazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari;
-
criteri per la convocazione su iniziativa dei Consiglieri;
-
interrogazioni, interpellanze
e mozioni;
-
partecipazione di esterni per relazioni e consulenze;
-
le modalitˆ di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
politico amministrativo, nonchŽ il funzionamento delle commissioni
consiliari.
-
il numero dei Consiglieri necessari per la validitˆ delle
sedute.
CAPO III - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Art. 28 - ELEZIONE DEL SINDACO, NOMINA E DURATA IN CARICADELLA GIUNTA COMUNALE
1 - La Giunta Comunale ? nominata dal Sindaco nei termini e con le modalitˆ stabilite
dalla Legge e dallo Statuto.
2 -Le cause di incompatibilitˆ alla
carica di assessore e gli Istituti della decadenza e della revoca
sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto.
3 - Il Sindaco e
la Giunta Comunale rimangono in carica fino alla elezione del nuovo
Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale.
CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE
Art. 29 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
1 -La Giunta Comunale ? composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero
di Assessori, compreso il Vice Sindaco, che non deve essere superiore
ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri
comunali, computando a tale fine anche il Sindaco.
2 -Possono essere
nominati Assessori, nel numero massimo di uno, anche i cittadini
non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti
di compatibilitˆ e di eleggibilitˆ alla carica di Consigliere,
che presentino professionalitˆ e competenza amministrativa e residenti
nel comune di Pozzolengo.
3 -La posizione giuridica e le indennitˆ previste
per il Sindaco e per gli Assessori sono regolate dalla Legge.
4
-La carica di Assessore non ? incompatibile con quella di Consigliere
Comunale.
5 -Non possono far parte della Giunta contemporaneamente
assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti,
o parenti e affini fino al 3¡ grado ed il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3¡ grado del Sindaco.
6. -Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dellÕinsediamento
del Consiglio Comunale.
7 -Gli assessori non consiglieri comunali
partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari
senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero
legale per la validitˆ delle riunioni. Hanno diritto di accedere
alle informazioni necessarie allÕespletamento del mandato e di
depositare proposte rivolte al Consiglio.
Art. 30 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
1 -La Giunta Comunale ? l'organo di governo del Comune. 2 -Impronta la propria attivitˆ sulla base dei principi di collegialitˆ, trasparenza ed efficienza .
3 -Adotta tutti i provvedimenti esecutivi, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalitˆ dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione
dei programmi ed atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. 4 -Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento ed agli organi burocratici.
5 -Svolge attivitˆ propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
6 -Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
Art. 31 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1 -L'attivitˆ della Giunta Comunale ? collegiale. 2 -Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura lÕunitˆ dÕindirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilitˆ delle decisioni.
3 -La giunta ? convocata e presieduta dal Sindaco. Le sedute non sono pubbliche.
4 -Per la validitˆ delle sedute ? richiesto lÕintervento della metˆ dei suoi
componenti, compreso il Sindaco. In caso di assenza del Sindaco,
la Giunta ? convocata e presieduta dal Vicesindaco.
5 -A discrezione
del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della
giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini, autoritˆ,
Consiglieri Comunali, al fine di acquisire elementi valutativi
sugli argomenti in discussione.
6 -Gli Assessori sono responsabili
collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli
atti dei loro assessorati.
7 -Le attribuzioni e le funzioni possono
essere modificate o revocate con atto del Sindaco. In caso di revoca,
con il medesimo atto provvede alla nomina del sostituto.
8 -Il
Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile,
le attribuzioni che sono state conferite ad ogni Assessore e le
successive modifiche, revoche e sostituzioni.
9 -Il Sindaco e gli
Assessori forniscono ai dirigenti dell'Ente o ai responsabili dei
servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi
e dei progetti obiettivo.
Art. 32 - MOZIONE DI SFIDUCIA
1 -La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2 -Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del
Sindaco e/o della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni.
3 -Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4 -La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco,
pu˜ essere proposta nei confronti del Sindaco e dell'intera Giunta
e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Essa ? notificata in via
giudiziale agli interessati.
5 -Se il Sindaco non procede alla
convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente
comma, vi provvede, previa diffida, il Prefetto.
6 -La seduta nella
quale si discute la mozione di sfiducia ? presieduta dal Sindaco.
7 -La seduta ? pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano
alla discussione e alla votazione.
8 -Nel caso in cui la mozione
di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il
Prefetto, ai fini dellÕassunzione dei conseguenti provvedimenti
di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario sensi
delle vigenti leggi.
ART. 33 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE
1 -Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, ? vietato
ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito,
presso il comune, nonchŽ presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
2 -I componenti della giunta aventi competenza in materia urbanistica,
edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dallÕesercitare attivitˆ professionale
in materia di edilizia privata e pubblica nellÕambito del territorio
comunale da essi amministrato.
3 -Tutti gli amministratori hanno altres“ lÕobbligo di astenersi dal prendere
parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti
interessi propri o di loro parenti fino al quarto grado.
4 -LÕobbligo di astensione non si applica
ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici,
se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta
tra il contenuto dellÕatto e specifici interessi degli amministratori
o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5 -Il medesimo
obbligo sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici
e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi
ed agli atti di gestione di propria competenza.
Art. 34 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE
1 -Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
-
dimissioni
-
revoca
-
decadenza
2 -Le dimissioni da membro della Giunta sono
presentate al Sindaco, il quale provvede a nominare
il sostituto entro dieci
giorni dalla data dell'evento e ne dˆ comunicazione al Consiglio
Comunale nella prima seduta immediatamente successiva.
3 -Nel corso
del mandato amministrativo il Sindaco pu˜ revocare dallÕincarico
uno o pi? assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina
dei sostituti . La revoca ? sinteticamente motivata, anche solo
con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario.
4 -Gli Assessori
singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge e quando
non siano intervenuti a tre sedute consecutive della Giunta senza
giustificato motivo.
5 -Alla sostituzione dei singoli Assessori
cessati dall'ufficio per qualunque causa provvede il Sindaco entro
dieci giorni dall'evento.
CAPO V - IL SINDACO
Art. 35 Ð FUNZIONI
1 -Il Sindaco ? capo dellÕAmministrazione comunale, eletto dai cittadini a suffragio
universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ? membro
del Consiglio e ne presiede le adunanze.
2 -Il Sindaco rappresenta
il Comune ed ? responsabile dellÕamministrazione dellÕente, sovrintende
allÕandamento generale dellÕente, provvede a dare impulso allÕattivitˆ degli
organi del Comune e ne coordina lÕattivitˆ 3 -Il Sindaco o chi
ne fa legalmente le veci esercita funzioni ufficiale di governo,
autoritˆ sanitaria locale ed autoritˆ di pubblica sicurezza nei
casi previsti dalla Legge.
4 -Esercita tutte le funzioni attribuitegli
direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalitˆ previste
dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5 -In caso di assenza
o di impedimento ? sostituito in tutti i suoi compiti dal Vice-Sindaco.
6 -Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento
il giuramento pronunciando la seguente formula:Ó Giuro di osservare
lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e lÕordinamento
del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadiniÓ.
7 -Distintivo del Sindaco ? la fascia tricolore gli stemmi della Repubblica
e del Comune, da portarsi a tracolla, in tutti i casi previsti
dalla legge ed in ogni manifestazione pubblica, in cui sia chiamato
a rappresentare il Comune.
Art.36 Ð COMPETENZE
1 -Il Sindaco, in qualitˆ di capo dell'Amministrazione Comunale:
-
convoca
e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta; fissa gli argomenti
e determina il giorno della seduta;
-
assicura l'unitˆ di indirizzo
della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attivitˆ degli
Assessori;
-
sovrintende al funzionamento dei servizi
e degli Uffici Comunali;
-
Indice i Referendum
Comunali;
-
sovrintende
all'espletamento delle funzioni statali
e regionali attribuite o delegate
al Comune;
-
Ha, ove
non sia diversamente stabilito
da norme regolamentari, la rappresentanza
del Comune nei giudizi di qualunque
natura
e compie gli atti
conservativi dei diritti
del Comune stesso , ? autorizzato,
con deliberazione , dalla Giunta
Municipale alla costituzione in
giudizio dell'Ente ed alla proposizione
delle liti.
-
promuove e conclude
gli accordi di programma di
cui all'art. 34 del Testo Unico delle
leggi sullÕordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000
n¡267;
-
informa la
popolazione sulle situazioni
di pericolo o comunque connesse con
esigenze di protezione
civile avvalendosi
dei mezzi tecnici previsti
nei piani e programmi di protezione
civile e comunque con ogni
altro mezzo disponibile.
-
nell'ambito
della disciplina regionale
e sulla base degli indirizzi espressi
dal
Consiglio Comunale,
coordina gli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici,
nonch? gli
orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, al fine di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle
esigenze complessive e generali
degli utenti sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale;
-
Provvede alla nomina alla designazione
ed alla revoca
nei tempi stabiliti dalla Legge dei
rappresentanti
del Comune in Enti,
Aziende ed Istituzioni sulla base degli
indirizzi
del Consiglio .
La revoca deve essere motivata ed accompagnata
dalla contestuale
designazione
dei nuovi amministratori
o organi con le predette modalitˆ.
-
provvede
alla nomina
degli assessori e del Vice-Sindaco.
-
adempie a tutte
le altre
attribuzioni conferitegli dalle Leggi
e dallo Statuto.
-
nomina
il Segretario Comunale, scegliendolo
dallÕapposito albo,
ed eventualmente il Direttore Generale
e conferisce gli incarichi dirigenziali
e di responsabilitˆ di
uffici e servizi, lÕufficio di
staff , nonchŽ quelli di collaborazione
esterna ad alta specializzazione,
secondo le modalitˆ previste
dalla legge e dal regolamento sullÕordinamento
degli uffici e servizi.
-
Entro
due mesi dalla prima adunanza, di
cui al precedente art.19,
presenta al Consiglio Comunale, sentita
la Giunta, le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del mandato.
Art. 37 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
1 -Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:
-
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
-
alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanitˆ e di igiene
pubblica;
-
allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli
dalla legge;
-
alla vigilanza su tutto
quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2 -Il Sindaco, quale
ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti
in materia di sanitˆ ed igiene, edilizia
e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli
che minacciano l'incolumitˆ dei cittadini; per l'esecuzione dei
relativi ordini pu˜ richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza
della forza pubblica. ART. 38 - IL VICE SINDACO
1 -Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente
assente, impedito o sospeso dalla carica.
2 -In caso di assenza
o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco
provvede lÕAssessore pi? anziano di etˆ.
ART. 39 - DELEGHE ED INCARICHI
1 -Il Sindaco ha facoltˆ di assegnare ai singoli
Assessori lÕesercizio delle proprie attribuzioni.
2 -Le funzioni
di Ufficiale di Governo possono essere oggetto di delega nei modi
e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti
contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del
Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3 -Il Sindaco non pu˜ delegare
la propria competenza generale di capo e responsabile dellÕamministrazione
o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4 -La delega pu˜ essere permanente o temporanea, generale in ordine
a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti
o procedimenti.
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