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.: Comune di Pozzolengo :.



STATUTO del COMUNE di POZZOLENGO
[I] [II] [IV] [V] [VI] [VII]

TITOLO TERZO: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 14 - GLI ORGANI

Sono organi del Comune il Consiglio, La Giunta ed il Sindaco con i compiti e con le funzioni loro attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Per gli effetti di cui all'art. 67 del D.lgs n.267 del 2000, testo Unico degli Enti Locali, ? facoltˆ dei competenti organi, di designare, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 63, c.l, n.ri 1 e 2, del medesimo Testo Unico, il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali quali amministratori di Enti, Aziende o Societˆ a partecipazione comunale o comunque sottoposte a vigilanza e contribuzione del Comune di Pozzolengo".

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1 -L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2 -In relazione alle norme vigenti ed al dato demografico, alla data di adozione del presente Statuto il Consiglio Comunale di Pozzolengo ? composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.

Art. 16 Ð FUNZIONI

1 -Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunitˆ ed ? l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
2 -Svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali e regionali, nonch? dal presente Statuto.
3 -E' garante, inoltre, della imparzialitˆ e del buon andamento della amministrazione comunale verso tutti i cittadini.
4 -Ogni Consigliere su richiesta di singoli cittadini ovvero di enti pubblici o privati e di associazioni ed anche di propria iniziativa, pu˜ e deve assumersi il compito di difesa civica segnalando al Sindaco al Segretario Comunale o ai funzionari, secondo le rispettive competenze, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini, unitamente a proposte migliorative e di correzione e curando lo svolgimento della singole pratiche.
5 Il Sindaco riferisce annualmente, anche in sede di approvazione del rendiconto di gestione, al Consiglio Comunale sull'andamento della amministrazione e sulle iniziative adottate per garantire un corretto funzionamento delle istituzioni locali.

Art. 17 Ð PRESIDENZA

1 -Il Consiglio Comunale ? convocato e presieduto dal Sindaco.
2 -In caso di assenza o di impedimento del Sindaco il Consiglio ? convocato e presieduto dal Vice-Sindaco.
3 -Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla Legge o dal Regolamento, il Consiglio Comunale ? convocato e presieduto dal Sindaco neoeletto.

Art. 18 Ð COMPETENZE

1 -Il Consiglio Comunale ha competenza su tutte le materie previste espressamente dalla Legge e dallo Statuto ed in particolare sui seguenti atti fondamentali:

  1. lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, e i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  2. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari i programmi triennali e lÕelenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonchŽ i pareri da rendere nelle dette materie;
  3. le convenzioni con altri Comuni, quelle tra Comune e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;
  4. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  5. l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a societˆ di capitali, l'affidamento di attivitˆ o servizi mediante convenzione;
  6. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  7. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  8. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  9. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  10. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
  11. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni nonch? la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge;
  12. atti di programmazione e di indirizzo per la formazione della dotazione organica e per lÕapprovazione del regolamento sullÕordinamento degli uffici e servizi;
  13. autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
  14. La nomina di rappresentanti presso enti o istituzioni ove stabilito da norme di legge, statutarie o regolamentari;
  15. ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

2 -Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 19 - PRIMA ADUNANZA

1 -La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno 5 giorni prima della seduta stessa.
2 -L'adunanza ? riservata alla convalida degli eletti dopo la eventuale surrogazione, ed avviene in seduta pubblica, con votazione palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
3 - La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, con la elezione, tra i propri componenti, della commissione elettorale comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti allÕordine del giorno.

Art. 20 - SESSIONI E CONVOCAZIONI

1 -Il Consiglio ? convocato dal Sindaco neoeletto, che formula l'ordine del giorno, e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento di cui all'art. 29 del presente Statuto.
2 -LÕattivitˆ del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
3 -Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative allÕapprovazione del bilancio annuale e pluriennale, il rendiconto di gestione ed il piano regolatore generale e sue varianti; tutte le altre sono da ritenersi straordinarie. Il Consiglio pu˜ essere convocato dÕurgenza, per qualsiasi proposta di deliberazione, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria lÕadunanza .

Art. 21 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1 -Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse allÕordine pubblico o alla riservatezza della sfera delle persone.
2 -Il Consiglio si riunisce con l'intervento di almeno la metˆ dei Consiglieri assegnati al Comune;
3 -Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, il Sindaco riunisce lÕassemblea consiliare in seconda convocazione che avrˆ luogo in altro giorno; la seduta per essere valida deve avere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune;
4 -Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validitˆ delle sedute non si considera il Sindaco. Nel caso in cui, per assenza del Sindaco, il Consiglio Comunale ? presieduto dal Vicesindaco, questo si computa nel numero necessario a rendere valida la seduta.
5 -Le votazioni hanno luogo con voto palese e per alzata di mano; il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
6 -Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza assoluta dei voti espressi dai consiglieri, salvo i casi per i quali la Legge, lo Statuto
o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 22 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1 - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lÕintera comunitˆ alla quale costantemente rispondono.
2 -I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
3 -Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti.
4 -Il Consigliere ? tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5 -I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale. Le interrogazioni o ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, devono essere presentate al protocollo dellÕente ovvero in seduta consiliare con le modalitˆ previste nel regolamento; entro 30 giorni dalla presentazione il Sindaco o lÕAssessore delegato rispondono.
6 -I Consiglieri Comunali hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39, comma 2, del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267 e secondo le modalitˆ del Regolamento consiliare.
7 -I Consiglieri Comunali hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, vengano sottoposte al controllo di legittimitˆ nei casi e nelle forme previste dall'art. 127 comma 1 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267.
8 -I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.
9 -Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri Comunali decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale;
10 -La decadenza pu˜ essere pronunciata dal Consiglio dÕufficio o su istanza di qualunque elettore, solo dopo avere invitato il Consigliere stesso a far valere le proprie cause giustificative avanti allÕassemblea consiliare;
11 -Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267.

Art. 23 - GRUPPI CONSILIARI

1 -I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi composti da almeno tre componenti, secondo quando previsto dal regolamento.
2 -I Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei Capigruppo Consiliari, anche ai fini dell'espletamento dei compiti previsti all'art. 125 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267; qualora non si eserciti tale facoltˆ o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nel Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per lista.
3 -Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

Art.24 - COMMISSIONI CONSILIARI

1 -Il Consiglio Comunale pu˜ avvalersi di apposite Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2 -Il regolamento disciplina la loro composizione, nonch? la competenza, le procedure, i limiti e le modalitˆ di funzionamento.
3 -Alle Commissioni possono essere attribuiti anche poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare, ma ? esclusa la attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.
4 -Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni o possono essere invitati a prendervi parte.
5 -Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari dell'Ente ed i rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
6 -Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia .

Art. 25 - COMMISSIONI COMUNALI

1 -Possono, essere costituite delle Commissioni Comunali, formate da Consiglieri o da cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
2 -Sono nominate con delibera di Giunta, sentiti i capigruppo consiliari.
3 -Le Commissioni Comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie loro attribuite con regolamento ed hanno la medesima durata del Consiglio Comunale. 4 -Apposito regolamento stabilisce la composizione numerica delle Commissioni Comunali.

Art. 26 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA

1 -Il Consiglio Comunale pu˜ costituire Commissioni speciali e di inchiesta su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi alla attivitˆ amministrativa del Comune.
2 -Con la delibera istitutiva della Commissione speciale e di quella di inchiesta, il Consiglio Comunale disciplina anche i compiti ed il loro funzionamento.
3 -Un terzo dei Consiglieri assegnati pu˜ richiedere l'istituzione di una Commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.27 - REGOLAMENTO CONSILIARE

1 -Il Consiglio Comunale ? dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2 -Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni
3 -Il regolamento disciplina altres“ lÕesercizio della potestˆ e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo lÕobiettivo dellÕefficienza decisionale.
4 -Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, prevede in particolare:

  1. i termini e le modalitˆ di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
  2. modalitˆ di svolgimento della discussione e della votazione;
  3. la formazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari;
  4. criteri per la convocazione su iniziativa dei Consiglieri;
  5. interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  6. partecipazione di esterni per relazioni e consulenze;
  7. le modalitˆ di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, nonchŽ il funzionamento delle commissioni consiliari.
  8. il numero dei Consiglieri necessari per la validitˆ delle sedute.

CAPO III - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 - ELEZIONE DEL SINDACO, NOMINA E DURATA IN CARICADELLA GIUNTA COMUNALE

1 - La Giunta Comunale ? nominata dal Sindaco nei termini e con le modalitˆ stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
2 -Le cause di incompatibilitˆ alla carica di assessore e gli Istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge e dallo Statuto.
3 - Il Sindaco e la Giunta Comunale rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale.

CAPO IV - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 -La Giunta Comunale ? composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine anche il Sindaco.
2 -Possono essere nominati Assessori, nel numero massimo di uno, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilitˆ e di eleggibilitˆ alla carica di Consigliere, che presentino professionalitˆ e competenza amministrativa e residenti nel comune di Pozzolengo.
3 -La posizione giuridica e le indennitˆ previste per il Sindaco e per gli Assessori sono regolate dalla Legge.
4 -La carica di Assessore non ? incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
5 -Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 3¡ grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3¡ grado del Sindaco.
6. -Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dellÕinsediamento del Consiglio Comunale.
7 -Gli assessori non consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validitˆ delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie allÕespletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 30 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1 -La Giunta Comunale ? l'organo di governo del Comune.
2 -Impronta la propria attivitˆ sulla base dei principi di collegialitˆ, trasparenza ed efficienza .
3 -Adotta tutti i provvedimenti esecutivi, idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalitˆ dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione dei programmi ed atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4 -Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento ed agli organi burocratici.
5 -Svolge attivitˆ propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
6 -Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 31 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1 -L'attivitˆ della Giunta Comunale ? collegiale.
2 -Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura lÕunitˆ dÕindirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilitˆ delle decisioni.
3 -La giunta ? convocata e presieduta dal Sindaco. Le sedute non sono pubbliche.
4 -Per la validitˆ delle sedute ? richiesto lÕintervento della metˆ dei suoi componenti, compreso il Sindaco. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta ? convocata e presieduta dal Vicesindaco.
5 -A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini, autoritˆ, Consiglieri Comunali, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
6 -Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
7 -Le attribuzioni e le funzioni possono essere modificate o revocate con atto del Sindaco. In caso di revoca, con il medesimo atto provvede alla nomina del sostituto.
8 -Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, le attribuzioni che sono state conferite ad ogni Assessore e le successive modifiche, revoche e sostituzioni.
9 -Il Sindaco e gli Assessori forniscono ai dirigenti dell'Ente o ai responsabili dei servizi gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo.

Art. 32 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1 -La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2 -Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni.
3 -Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4 -La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, pu˜ essere proposta nei confronti del Sindaco e dell'intera Giunta e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa ? notificata in via giudiziale agli interessati.
5 -Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede, previa diffida, il Prefetto.
6 -La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia ? presieduta dal Sindaco.
7 -La seduta ? pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
8 -Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dellÕassunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario sensi delle vigenti leggi.

ART. 33 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1 -Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, ? vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonchŽ presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
2 -I componenti della giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dallÕesercitare attivitˆ professionale in materia di edilizia privata e pubblica nellÕambito del territorio comunale da essi amministrato.
3 -Tutti gli amministratori hanno altres“ lÕobbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri
o di loro parenti fino al quarto grado.
4 -LÕobbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dellÕatto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5 -Il medesimo obbligo sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 34 - CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1 -Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

  1. dimissioni
  2. revoca
  3. decadenza
2 -Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale provvede a nominare il sostituto entro dieci giorni dalla data dell'evento e ne dˆ comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva.
3 -Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco pu˜ revocare dallÕincarico uno o pi? assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti . La revoca ? sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario.
4 -Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge e quando non siano intervenuti a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.
5 -Alla sostituzione dei singoli Assessori cessati dall'ufficio per qualunque causa provvede il Sindaco entro dieci giorni dall'evento.

CAPO V - IL SINDACO

Art. 35 Ð FUNZIONI

1 -Il Sindaco ? capo dellÕAmministrazione comunale, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ? membro del Consiglio e ne presiede le adunanze.
2 -Il Sindaco rappresenta il Comune ed ? responsabile dellÕamministrazione dellÕente, sovrintende allÕandamento generale dellÕente, provvede a dare impulso allÕattivitˆ degli organi del Comune e ne coordina lÕattivitˆ
3 -Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita funzioni ufficiale di governo, autoritˆ sanitaria locale ed autoritˆ di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla Legge.
4 -Esercita tutte le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalitˆ previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5 -In caso di assenza o di impedimento ? sostituito in tutti i suoi compiti dal Vice-Sindaco.
6 -Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento pronunciando la seguente formula:Ó Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e lÕordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadiniÓ.
7 -Distintivo del Sindaco ? la fascia tricolore gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla, in tutti i casi previsti dalla legge ed in ogni manifestazione pubblica, in cui sia chiamato a rappresentare il Comune.

Art.36 Ð COMPETENZE

1 -Il Sindaco, in qualitˆ di capo dell'Amministrazione Comunale:

  1. convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta; fissa gli argomenti e determina il giorno della seduta;
  2. assicura l'unitˆ di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attivitˆ degli Assessori;
  3. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;
  4. Indice i Referendum Comunali;
  5. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
  6. Ha, ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e compie gli atti conservativi dei diritti del Comune stesso , ? autorizzato, con deliberazione , dalla Giunta Municipale alla costituzione in giudizio dell'Ente ed alla proposizione delle liti.
  7. promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267;
  8. informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
  9. nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonch? gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
  10. Provvede alla nomina alla designazione ed alla revoca nei tempi stabiliti dalla Legge dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi del Consiglio . La revoca deve essere motivata ed accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi amministratori o organi con le predette modalitˆ.
  11. provvede alla nomina degli assessori e del Vice-Sindaco.
  12. adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle Leggi e dallo Statuto.
  13. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dallÕapposito albo, ed eventualmente il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilitˆ di uffici e servizi, lÕufficio di staff , nonchŽ quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalitˆ previste dalla legge e dal regolamento sullÕordinamento degli uffici e servizi.
  14. Entro due mesi dalla prima adunanza, di cui al precedente art.19, presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 37 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1 -Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

  1. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  2. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanitˆ e di igiene pubblica;
  3. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  4. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2 -Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanitˆ ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumitˆ dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini pu˜ richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

ART. 38 - IL VICE SINDACO

1 -Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2 -In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede lÕAssessore pi? anziano di etˆ.

ART. 39 - DELEGHE ED INCARICHI

1 -Il Sindaco ha facoltˆ di assegnare ai singoli Assessori lÕesercizio delle proprie attribuzioni.
2 -Le funzioni di Ufficiale di Governo possono essere oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3 -Il Sindaco non pu˜ delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dellÕamministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4 -La delega pu˜ essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.


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