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.: Comune di Pozzolengo :.



STATUTO del COMUNE di POZZOLENGO
[I] [II] [III] [IV] [V] [VII]

TITOLO SESTO: PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° LE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 58 Ð PRINCIPI

1 -Il Comune di Pozzolengo garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attivitˆ politica, amministrativa, economica e sociale.
2 -Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della Comunitˆ.
3 -Le forme della partecipazione si inseriscono nel normale quadro dell'attivitˆ
amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una decisione, che dovrˆ, tra l'altro, anche assumere i caratteri della tempestivitˆ, in un contesto di snellimento e di accelerazione delle procedure, cos“ come previsto del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267 e dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241.
4 -Il Comune attua le iniziative pi? opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli pi? generali e prevalenti della Comunitˆ.
5 - Le disposizioni del presente titolo si applicano - in ossequio allÕart.8 comma 5 del testo unico delle leggi sullÕordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n¡267, -salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Pozzolengo agli stranieri e agli apolidi regolarmente soggiornanti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attivitˆ prevalente di lavoro e di studio.
6 -In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241, adegua, inoltre, la propria organizzazione in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali, nonch? il buon andamento e l'imparzialitˆ della pubblica amministrazione.

Art. 59 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

1 -Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente, sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:

  1. la valorizzazione delle libere forme associative;
  2. la promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione;
  3. istanze, petizioni e proposte;
  4. il diritto di azione popolare;
  5. la partecipazione al procedimento amministrativo;
  6. il diritto di informazione e di accesso agli atti;
  7. il diritto di accesso alle strutture.

Art. 60 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1 -Il Comune di Pozzolengo valorizza le libere forme associative Ð no profit presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente e della salute, della solidarietˆ e dell'assistenza, della cultura, dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.
2 -Determina per le associazioni spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare riguardo alle commissioni comunali, per acquisire pareri e proposte secondo le specifiche esperienze; le procedure e le modalitˆ del loro coinvolgimento sono previste nei rispettivi regolamenti.
3 -Ogni associazione, qualora venga fatta richiesta di contributi, ? tenuta a depositare agli atti della Segreteria Comunale copia del proprio statuto o atto costitutivo, i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali, nonchŽ una relazione sull'attivitˆ svolta corredata dell'elenco aggiornato dei soci.
4 -Il Comune pu˜ affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attivitˆ promozionali, ricreative e in generale attivitˆ di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
5 -Comune coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Art. 61 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE

1 -Il Comune cura la pi? ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso manifesti e col ricorso agli organi di stampa e radiotelevisivi locali.
2 -Il Sindaco, anche su proposta del Consiglio Comunale e della Giunta, organizza la partecipazione dei cittadini su problemi di rilevanza generale.

Art. 62 - ISTANZE PETIZIONI PROPOSTE

1 -I cittadini singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze e petizioni sia al Consiglio che alla Giunta con riferimento ai problemi di rilevanza generale.
2 -Agli stessi, in numero non inferiore a 150, ? riconosciuto il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi di deliberazione, secondo le rispettive competenze.
3 -Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la Segreteria Comunale, che ? tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.
4 -L'organo, che ha per legge e per statuto competenza in ordine alla decisone ed alla risposta, ? tenuto ad assumere il relativo provvedimento entro trenta giorni dalla data di protocollo, apposta a cura dell'Ufficio di Segreteria sul testo dell'istanza, della petizione, della proposta di deliberazione.
5 -Al primo firmatario deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni assunte.

Art. 63 - REFERENDUM COMUNALI

1- Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, giˆ adottati dal Consiglio.
2 -Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3 -I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4 -La legittimitˆ del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso ? valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.
5 -Le consultazioni referendarie potranno tenersi non pi? di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
6 -I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
7 -Il referendum ? valido se vi partecipa almeno la metˆ dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
8 -Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale ? tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformitˆ all'orientamento scaturito dalla consultazione e a far salvi eventuali diritti acquisiti dal provvedimento abrogato.
9 -Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
10 -Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrˆ essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
11 -Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
12 -Le modalitˆ di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, in apposito regolamento.

Art. 64 - IL DIRITTO DI AZIONE POPOLARE

1 -Ciascun elettore del Comune pu˜ far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2 -La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonch?, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 65 - DIRITTO DI ACCESSO E DÕINFORMAZIONE DEI CITTADINI

1 -Il Comune esercita lÕattivitˆ amministrativa secondo criteri di economicitˆ, efficienza e trasparenza.
2 -Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario.
3 -I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalitˆ previste nel regolamento;
4 -Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione delle deliberazioni e delle determinazioni adottati dagli organi del Comune, secondo le modalitˆ stabilite dal Regolamento.
5 -Il regolamento individua le categorie di atti per i quali lÕaccesso ? escluso
o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui lÕaccesso ? differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dellÕattivitˆ amministrativa.
6 -Presso l'Ufficio di Segreteria sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica", del "B. U. R. L." e dei Regolamenti Comunali.

Art. 66 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE

Il Comune di Pozzolengo assicura agli Enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni, il diritto di accedere alle strutture, ai servizi comunali e ad altri spazi idonei.

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 67 Ð NOMINA

1 -EÕ istituito lÕUfficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialitˆ dell'azione amministrativa.
2 -Il Difensore Civico ? nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
3 -Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4 -Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Statuto e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 68 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1 -La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probitˆ e competenza giuridico-amministrativa.
2 -Non pu˜ essere nominato Difensore Civico:

  1. chi si trova in condizioni di ineleggibilitˆ alla carica di Consigliere Comunale;
  2. i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunitˆ Montane e delle Unitˆ Socio Sanitarie Locali;
  3. i ministri del culto;
  4. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonch? di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
  5. chi esercita qualsiasi attivitˆ di lavoro autonomo o subordinato, nonch? qualsiasi attivitˆ professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici continuativi con l'Amministrazione Comunale;
  6. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2¡ grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
3 -Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualitˆ di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilitˆ indicate nel comma precedente. la decadenza ? pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Pu˜ essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. La deliberazione ? assunta a maggioranza assoluta.
4 -In accordo con altri comuni viciniori potrˆ essere istituito un unico Difensore Civico.

ART. 69 - MEZZI E PREROGATIVE

1 -L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa Municipale.
2 -Il Difensore Civico pu˜ intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le societˆ che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3 -A tal fine pu˜ convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4 -Pu˜, altres“, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5 -Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6 -L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che pu˜, altres“, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolaritˆ o vizi procedurali. Il Sindaco ? comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7 -Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attivitˆ del Difensore Civico.
8 -Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimitˆ sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio quando un quinto dei Consiglieri faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate.
9 -Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dˆ comunicazione all'Ente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

ART. 70 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1 -Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attivitˆ svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialitˆ dell'azione amministrativa.
2 -La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sessione ordinaria primaverile e resa pubblica.
3 -In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico pu˜, in qualsiasi momento, fornire relazione scritta al Consiglio Comunale.


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