STATUTO del COMUNE di POZZOLENGO
[I] [II] [III]
[IV] [V] [VII]
TITOLO SESTO: PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I° LE FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 58 Ð PRINCIPI
1 -Il Comune di Pozzolengo garantisce la partecipazione democratica di tutti
i cittadini all'attivitˆ politica, amministrativa, economica e
sociale.
2 -Considera la partecipazione uno strumento efficace,
che consente agli Organi istituzionali di assumere decisioni responsabili
e coerenti con le esigenze della Comunitˆ.
3 -Le forme della partecipazione
si inseriscono nel normale quadro dell'attivitˆ amministrativa e non intervengono a modificare le competenze e i tempi di una
decisione, che dovrˆ, tra l'altro, anche assumere i caratteri della
tempestivitˆ, in un contesto di snellimento e di accelerazione
delle procedure, cos“ come previsto del Testo Unico delle leggi
sullÕordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000
n¡267 e dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241.
4 -Il Comune attua
le iniziative pi? opportune per coordinare e per conciliare gli
interessi individuali e di gruppo con quelli pi? generali e prevalenti
della Comunitˆ.
5 - Le disposizioni del presente titolo si applicano
- in ossequio allÕart.8 comma 5 del testo unico delle leggi sullÕordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n¡267, -salvo
diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti
nelle liste elettorali del Comune di Pozzolengo agli stranieri
e agli apolidi regolarmente soggiornanti nel Comune o che comunque
vi svolgano la propria attivitˆ prevalente di lavoro e di studio.
6 -In coerenza con la normativa vigente, ed in particolare con la legge 7 agosto
1990, n. 241, adegua, inoltre, la propria organizzazione in modo
che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei
processi decisionali, nonch? il buon andamento e l'imparzialitˆ della
pubblica amministrazione.
Art. 59 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
1 -Nell'ambito dei principi e dei criteri, indicati nell'articolo precedente,
sono previsti i seguenti istituti di partecipazione popolare:
-
la valorizzazione delle libere forme associative;
-
la promozione degli organismi di partecipazione e di consultazione;
-
istanze, petizioni e proposte;
-
il diritto di azione popolare;
-
la partecipazione al procedimento amministrativo;
-
il diritto di informazione e di accesso agli atti;
-
il diritto di accesso alle strutture.
Art. 60 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE
1 -Il Comune di Pozzolengo valorizza le libere forme associative Ð no profit presenti sul proprio territorio e ne sostiene l'azione, quando essa sia preordinata ad iniziative di servizio e di promozione nei settori della tutela dell'ambiente
e della salute, della solidarietˆ e dell'assistenza, della cultura,
dell'arte, della scuola e della ricerca, dello sport e dello
spettacolo, del folclore e delle tradizioni locali.
2 -Determina
per le associazioni
spazi di presenza negli organi consultivi dell'Ente, con particolare
riguardo alle commissioni comunali, per acquisire pareri e proposte
secondo le specifiche esperienze; le procedure e le modalitˆ del
loro coinvolgimento sono previste nei rispettivi regolamenti.
3 -Ogni associazione, qualora venga fatta richiesta di contributi, ? tenuta
a depositare agli atti della Segreteria Comunale copia del proprio
statuto o atto costitutivo, i nominativi di coloro che ricoprono
le cariche sociali, nonchŽ una relazione sull'attivitˆ svolta
corredata dell'elenco aggiornato dei soci.
4 -Il Comune pu˜ affidare
alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione
e lo svolgimento di attivitˆ promozionali, ricreative e in generale
attivitˆ di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria
o integrata rispetto all'Ente;
5 -Comune coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi
e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Art. 61 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSULTAZIONE
1 -Il Comune cura la pi? ampia informazione dei cittadini in ordine agli indirizzi
programmatici per l'erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza
dei contenuti degli atti di maggior rilievo attraverso manifesti
e col ricorso agli organi di stampa e radiotelevisivi locali.
2
-Il Sindaco, anche su proposta del Consiglio Comunale e della Giunta,
organizza la partecipazione dei cittadini su problemi di rilevanza
generale.
Art. 62 - ISTANZE PETIZIONI PROPOSTE
1 -I cittadini singoli o associati del Comune possono rivolgere istanze e petizioni
sia al Consiglio che alla Giunta con riferimento ai problemi di
rilevanza generale.
2 -Agli stessi, in numero non inferiore a 150, ? riconosciuto
il diritto di sottoporre agli organi elettivi proposte o schemi
di deliberazione, secondo le rispettive competenze.
3 -Le istanze,
le petizioni e le proposte sono depositate presso la Segreteria
Comunale, che ? tenuta a dare immediata comunicazione al Sindaco.
4 -L'organo, che ha per legge e per statuto competenza in ordine
alla decisone ed alla risposta, ? tenuto ad assumere il relativo
provvedimento entro trenta giorni dalla data di protocollo, apposta
a cura dell'Ufficio di Segreteria sul testo dell'istanza, della
petizione, della proposta di deliberazione.
5 -Al primo firmatario
deve essere data comunicazione scritta in ordine alle decisioni
assunte.
Art. 63 - REFERENDUM COMUNALI
1- Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle
attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe,
al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi,
alle
nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum
consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della
popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte
di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione,
giˆ adottati dal Consiglio.
2 -Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e
comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. 3 -I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa
del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi
dei componenti, o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini
che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio
della raccolta delle firme.
4 -La legittimitˆ del quesito referendario,
articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso ? valutata
da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici
nominati dal Consiglio Comunale.
5 -Le consultazioni referendarie
potranno tenersi non pi? di una volta ogni anno, in giorni compresi
tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il
15 novembre.
6 -I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
7 -Il
referendum ? valido se vi partecipa almeno la metˆ dei cittadini
aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia
conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
8
-Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria
determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte
a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo
dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio
comunale ? tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari
per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare
la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformitˆ all'orientamento
scaturito dalla consultazione e a far salvi eventuali diritti
acquisiti dal provvedimento abrogato.
9 -Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi
dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni
conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. 10 -Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrˆ essere adeguatamente
motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
11 -Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente
a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini
sulle proposte di modifica od integrazione.
12 -Le modalitˆ di
presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme,
le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione
referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto,
in apposito
regolamento.
Art. 64 - IL DIRITTO DI AZIONE POPOLARE
1 -Ciascun elettore del Comune pu˜ far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative,
le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2 -La Giunta Comunale,
in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio,
delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonch?, in caso
di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o
il ricorso.
Art. 65 - DIRITTO DI ACCESSO E DÕINFORMAZIONE DEI CITTADINI
1 -Il Comune esercita lÕattivitˆ amministrativa secondo criteri di economicitˆ,
efficienza e trasparenza.
2 -Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare
o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati
o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza
al destinatario.
3 -I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente
rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi
secondo le modalitˆ previste nel regolamento;
4 -Tutti i cittadini
singoli o associati, hanno diritto di prendere visione delle deliberazioni
e delle determinazioni adottati dagli organi del Comune, secondo
le modalitˆ stabilite dal Regolamento.
5 -Il regolamento individua
le categorie di atti per i quali lÕaccesso ? escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone
o i casi in cui lÕaccesso ? differito ad evitare pregiudizio o
grave ostacolo allo svolgimento dellÕattivitˆ amministrativa.
6
-Presso l'Ufficio di Segreteria sono tenute a disposizione dei
cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica",
del "B. U. R. L." e dei Regolamenti Comunali.
Art. 66 - DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE
Il Comune di Pozzolengo assicura agli Enti, alle organizzazioni del volontariato
ed alle associazioni, il diritto di accedere alle strutture,
ai servizi comunali e ad altri spazi idonei.
CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO
Art. 67 Ð NOMINA
1 -EÕ istituito lÕUfficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento
e dell'imparzialitˆ dell'azione amministrativa.
2 -Il Difensore
Civico ? nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed
a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta
immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta.
3
-Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto,
esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4 -Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento
nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare
lealmente le leggi dello Statuto e di adempiere le mie funzioni
al solo scopo del pubblico bene".
Art. 68 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
1 -La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione
ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probitˆ e competenza
giuridico-amministrativa.
2 -Non pu˜ essere nominato Difensore
Civico:
-
chi si trova in condizioni di ineleggibilitˆ alla carica
di Consigliere Comunale;
-
i Parlamentari, i Consiglieri Regionali,
Provinciali e Comunali, i membri delle Comunitˆ Montane e delle
Unitˆ Socio Sanitarie Locali;
-
i ministri del culto;
-
gli amministratori
ed i dipendenti di enti, istituti e aziende
pubbliche o a partecipazione pubblica, nonch? di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali
con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa
a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
-
chi esercita qualsiasi attivitˆ di lavoro autonomo o subordinato, nonch? qualsiasi
attivitˆ professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto
di rapporti giuridici continuativi con l'Amministrazione Comunale;
-
chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino
al 2¡ grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti
del Comune.
3 -Il Difensore Civico decade per le stesse cause per
le quali si perde la qualitˆ di Consigliere o per sopravvenienza
di una delle cause di ineleggibilitˆ indicate nel comma precedente.
la decadenza ? pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei
Consiglieri Comunali. Pu˜ essere revocato dall'ufficio con deliberazione
motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
La deliberazione ? assunta a maggioranza assoluta.
4 -In accordo
con altri comuni viciniori potrˆ essere istituito un unico Difensore
Civico.
ART. 69 - MEZZI E PREROGATIVE
1 -L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa Municipale.
2 -Il Difensore
Civico pu˜ intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati
o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le
aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le
societˆ che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio
comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia
regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente
emanati.
3 -A tal fine pu˜ convocare il responsabile del servizio
interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza
che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4 -Pu˜, altres“,
proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5 -Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente
o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto
l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti
a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi
sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6 -L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se
il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del
Difensore, che pu˜, altres“, chiedere il riesame della decisione
qualora ravvisi irregolaritˆ o vizi procedurali. Il Sindaco ? comunque
tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio
Comunale.
7 -Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare
la massima collaborazione all'attivitˆ del Difensore Civico.
8
-Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimitˆ sulle
deliberazioni della Giunta e del Consiglio quando un quinto dei
Consiglieri faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate.
9 -Il Difensore Civico, se ritiene che la
deliberazione sia illegittima, ne dˆ comunicazione all'Ente entro
15 (quindici) giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i
vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare
la deliberazione, essa acquista efficacia se viene confermata con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
ART. 70 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1 -Il Difensore Civico presenta, entro il
mese di marzo, la relazione sull'attivitˆ svolta nell'anno precedente,
indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la
loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon
andamento e l'imparzialitˆ dell'azione amministrativa.
2 -La relazione
viene discussa dal Consiglio Comunale nella sessione ordinaria
primaverile e resa pubblica.
3 -In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione,
il Difensore Civico pu˜, in qualsiasi momento, fornire relazione
scritta al Consiglio Comunale.
|