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.: Comune di Pozzolengo :.



STATUTO del COMUNE di POZZOLENGO
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TITOLO SECONDO: COMPITI E FUNZIONI

Art. 5 Ð FUNZIONI

1 -Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia, economicitˆ e trasparenza.
2 -Per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, esso attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 6 - SICUREZZA - TUTELA DELLA SALUTE E PARI OPPORTUNITAÕ

1 -Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; assume idonei provvedimenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubritˆ e della sicurezza dell'ambiente.
2 -In collaborazione con gli Enti preposti e con la propria organizzazione assicura ai cittadini le condizioni di una civile convivenza nel rispetto dell'ordine pubblico e delle leggi dello Stato. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali, sono punite con sanzioni amministrative, la cui entitˆ ? stabilita nei regolamenti.
3 Ð Il Comune di Pozzolengo assicura condizioni di pari opportunitˆ tra uomo e donna.

Art.7 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1 -Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2 -Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile; sostiene e promuove manifestazioni d'arte e di cultura.

Art. 8 Ð ASSISTENZA

-Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza sociale, con precipuo riferimento agli anziani, ai minori ed agli invalidi, ispirando i propri interventi al principio di solidarietˆ.

Art. 9 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

-Il Comune di Pozzolengo, consapevole del notevole valore paesaggistico ed ambientale del suo territorio, nel quadro di una rigorosa tutela di tale patrimonio, promuove ed attua un organico ed efficace assetto del territorio finalizzato ad una equilibrata crescita degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.

Art. 10 - SVILUPPO ECONOMICO

1 -Il Comune di Pozzolengo sostiene, con gli strumenti della programmazione e con idonee iniziative, l'economia del paese nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria e dei servizi.
2 -Concorre a salvaguardare ed a valorizzare le attivitˆ piœ caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione, secondo i principi di una cultura nuova, che tende a conciliare le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente.

Art. 11 - COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE

1 -Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2 -Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3 -Il Comune esercita, altres“, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, quando siano state assicurate con lo stesso provvedimento di delega o di trasferimento, le risorse necessarie.

Art. 12 - RAPPORTI ISTITUZIONALI

-Il Comune di Pozzolengo concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, e provvede, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 13 Ð REGOLAMENTI

1 -Il Comune ha potestˆ regolamentare nelle materie e funzioni proprie. Il Comune esercita la potestˆ regolamentare nellÕambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
2 -I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme dÕattuazione soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale, entrano in vigore, se non diversamente stabilito dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente allÕesecutivitˆ delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito ? data comunicazione ai cittadini mediante affissione di avviso allÕalbo pretorio.


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