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.: Comune di Pozzolengo :.



STATUTO del COMUNE di POZZOLENGO
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TITOLO QUINTO: ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 52 Ð ORDINAMENTO

1 -L'ordinamento della finanza del Comune ? disciplinato dalla legge.
2 -Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune di Pozzolengo ? titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3 -Il Comune ?, altres“, titolare di potestˆ impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 53 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1 -La finanza del Comune ? costituita da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali, tasse e diritti per servizi pubblici; trasferimenti statali e regionali, altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.
2 -Nell'ambito delle facoltˆ concesse dalla legge il Comune regolamenta imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi ed in modo da privilegiare le categorie pi? deboli della popolazione.

Art. 54 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

1 -La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi della universalitˆ, della integritˆ, della veridicitˆ e del pareggio economico e finanziario.
2 -Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3 -Il bilancio ? corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
4 -Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'apposizione del visto di regolaritˆ contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale visto l'atto ? nullo di diritto.
5 -Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilitˆ generale.

Art. 55 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1 -Il Consiglio Comunale elegge il revisore in conformitˆ al disposto dell'art. 234 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267;
2 -Il revisore dura in carica tre anni, non ? revocabile, salvo inadempienza, ed ? rieleggibile per una sola volta.
3 -Il revisore, in conformitˆ alle norme del regolamento contabile, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolaritˆ contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4 -Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5 -Nella relazione, di cui al precedente terzo comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitˆ ed economicitˆ della gestione. Il Revisore, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, pu˜ relazionare verbalmente allÕassemblea consiliare stessa.
6 -Il revisore ove riscontri gravi irregolaritˆ nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. Il regolamento di contabilitˆ definisce le funzioni del Revisore dei Conti e pu˜ attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonchŽ di supporto allÕattivitˆ degli organi amministrativi dellÕente.

Art. 56 Ð TESORERIA

1 -Il Comune di Pozzolengo ha un proprio servizio di Tesoreria.
2 -I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilitˆ.

Art. 57 - RESPONSABILITA'

1 -Per gli amministratori ed il personale del Comune di Pozzolengo si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilitˆ degli impiegati civili dello Stato.
2 -Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonch? coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della
loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3 -L'azione di responsabilitˆ si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la responsabilitˆ degli amministratori e dei dipendenti del Comune ? personale e non si estende agli eredi.


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