STATUTO del COMUNE di POZZOLENGO
[I] [II] [III]
[IV] [VI] [VII]
TITOLO QUINTO: ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE
Art. 52 Ð ORDINAMENTO
1 -L'ordinamento della finanza del Comune ? disciplinato dalla legge.
2 -Nell'ambito
della finanza pubblica, il Comune di Pozzolengo ? titolare di autonomia
finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3 -Il Comune ?, altres“, titolare di potestˆ impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
Art. 53 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
1 -La finanza del Comune ? costituita da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni
ad imposte erariali o regionali, tasse e diritti per servizi pubblici;
trasferimenti statali e regionali, altre entrate proprie, anche di
natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata
stabilita per legge o per regolamento.
2 -Nell'ambito delle facoltˆ concesse
dalla legge il Comune regolamenta imposte, tasse e tariffe, adeguando
queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi
servizi ed in modo da privilegiare le categorie pi? deboli della
popolazione.
Art. 54 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
1 -La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale
di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi della universalitˆ, della integritˆ, della veridicitˆ e
del pareggio economico e finanziario. 2 -Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in
modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3 -Il bilancio ? corredato di una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
4 -Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'apposizione del visto di regolaritˆ contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale visto l'atto ? nullo di diritto.
5 -Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilitˆ generale.
Art. 55 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
1 -Il Consiglio Comunale elegge il revisore in conformitˆ al disposto dell'art.
234 del Testo Unico delle leggi sullÕordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs.18/8/2000 n¡267;
2 -Il revisore dura in carica
tre anni, non ? revocabile, salvo inadempienza, ed ? rieleggibile
per una sola volta.
3 -Il revisore, in conformitˆ alle norme del
regolamento contabile, collabora con il Consiglio Comunale nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla
regolaritˆ contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare del conto consuntivo.
4 -Il revisore ha diritto di accesso
agli atti e documenti dell'Ente.
5 -Nella relazione, di cui al precedente
terzo comma, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire
una migliore efficienza, produttivitˆ ed economicitˆ della gestione.
Il Revisore, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale,
pu˜ relazionare verbalmente allÕassemblea consiliare stessa.
6 -Il
revisore ove riscontri gravi irregolaritˆ nella gestione dell'Ente,
ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. Il regolamento di contabilitˆ definisce le funzioni del Revisore dei Conti e
pu˜ attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo,
rispetto a quelli previsti dalla legge, nonchŽ di supporto allÕattivitˆ degli
organi amministrativi dellÕente.
Art. 56 Ð TESORERIA
1 -Il Comune di Pozzolengo ha un proprio servizio di Tesoreria.
2 -I rapporti
e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilitˆ.
Art. 57 - RESPONSABILITA'
1 -Per gli amministratori ed il personale del Comune di Pozzolengo si osservano
le disposizioni vigenti in materia di responsabilitˆ degli impiegati
civili dello Stato.
2 -Il tesoriere ed ogni altro agente contabile
che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione
dei beni del Comune, nonch? coloro che si ingeriscano negli incarichi
attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo
le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3 -L'azione
di responsabilitˆ si prescrive in cinque anni dalla commissione del
fatto; la responsabilitˆ degli amministratori e dei dipendenti del
Comune ? personale e non si estende agli eredi.
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