Il Comune di Pozzolengo, ai sensi art. 48 D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e ad integrazione di quanto già disposto dal DPR n. 68/2005, ha attivato una Casella di Posta Elettronica Certificata col seguente indirizzo:
In base alla normativa predetta, la trasmissione delle comunicazioni da parte di persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche amministrazioni e qualsiasi ente, associazione o organismo che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna e che avvengono tramite servizio telematico (posta elettronica) se effettuata attraverso l’utilizzo della predetta casella PEC (Posta Elettronica Certificata) equivale alla notificazione per mezzo della posta.
In pratica, si potranno così inviare documenti informatici al Comune, con la prova legale della spedizione e della ricezione, ricalcando così il modello a tutti noto della raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Inoltre, la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al DPR 11/2/2005 n. 68 ed alle relative regole tecniche.
Infine, in merito alla segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica, gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche (ad esempio, l’esigenza che i comportamenti della amministrazione siano pubblici, cioè conoscibili dalla generalità dei cittadini, coerentemente con i principi di uno Stato democratico e in particolare dell’ordinamento costituzionale italiano). Gli atti, dati e documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.