Emergenza Coronavirus - Riepilogo disposizioni in vigore dal 5 e 6 novembre 2020 in Lombardia (Zona Rossa DPCM) |
Novembre 2020 |
E' stata pubblicato il Dpcm 3 novembre 2020 che entra in vigore da venerdì 6 novembre 2020, indicando le restrizioni in atto in base alla situazione di gravità e livello di rischio nel quale si trovano i singoli territori(Regioni). Partendo dalla considerazione che Regione Lombardia è stata classificata come “zona rossa”, le disposizioni applicabili previste dal DPCM 3 novembre 2020, art 3, sono le seguenti:
DISPOSIZIONI GENERALI DI LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI: E’ vietato lo spostamento in entrata o in uscita dal territorio regionale e all’interno dei medesimi territori se non per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è sempre consentito, cosi come il transito nel territorio regionale per raggiungere altri territori nazionali non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
ATTIVITA’ COMMERCIALI IN SEDE FISSA Sono sospese le attività commerciali al dettaglio sia esercizi di vicinato, sia medie, sia grandi strutture di vendita e esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali ad eccezione di attività di vendita di generi alimentari e generi di prima necessità individuate nell’allegato 23. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, farmacie, parafarmacie e presidi sanitari.
Giornate festive e prefestive: centri commerciali. Chiusi esercizi commerciali presenti ad eccezione di punti vendita di generi alimentari, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e i presidi sanitari all’interno dei centri commerciali.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Mercati: Chiusi sempre indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, ad eccezione della vendita dei soli generi alimentari.
Itineranti: consentito se svolge attività di commercio di generi alimentari e generi di prima necessità come individuato nell’allegato 23:
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, sia su area pubblica che privata: (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi): Sospese le attività di ristorazione, ma rimane consentito:
Sempre consentita l’attività di ristorazione senza limiti di orario in alberghi e strutture ricettive agli alloggiati. Sempre consentite:
SERVIZI ALLA PERSONA: sospese ad eccezione delle attività citate nell’allegato 24: • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia. • Attività delle lavanderie industriali. • Altre lavanderie, tintorie. • Servizi di pompe funebri e attività connesse. • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO
ATTIVITA’ SOSPESE
ATTIVITA’ CONSENTITE non espressamente sospese, si svolgono nel rispetto del distanziamento e delle specifiche linee guida.
Sono consentite tutte le attività produttive nel rispetto dei protocolli previsti per la loro attività.
VALIDITA’ DEI PROVVEDIMENTI: Dpcm 3 novembre 2020: dal 6 novembre al 3 dicembre 2020
Scarica il DPCM 4 novembre 2020 Scarica l'Ordinanza Ministro Salute del 4/11/2020 di classificazione Regioni iin Zone Scarica l'allegato 23 (elenco attività commerciali APERTE in Zona Rossa) Scarica l'allegato 24 (elenco servizi alla persona APERTI in Zona Rossa) |